{"id":3072,"date":"2025-09-06T13:58:02","date_gmt":"2025-09-06T13:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/corti-europee-e-giustizia-sportiva-una-relazione-pericolosa-2\/"},"modified":"2025-09-06T13:58:02","modified_gmt":"2025-09-06T13:58:02","slug":"corti-europee-e-giustizia-sportiva-una-relazione-pericolosa-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/corti-europee-e-giustizia-sportiva-una-relazione-pericolosa-2\/","title":{"rendered":"CORTI EUROPEE E GIUSTIZIA SPORTIVA: UNA RELAZIONE PERICOLOSA"},"content":{"rendered":"<p><strong>PARTE 2\/3. IL CASO BELGA<\/strong><\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n<p><strong>Un nuovo capitolo nella saga tra sport e giustizia europea<\/strong><\/p>\n<p>La storia d\u2019amore\/odio tra la Giustizia Sportiva e le Corti Europee ha segnato un nuovo capitolo: il primo agosto 2025, infatti, \u00e8 stata emessa la sentenza CGUE nella causa C-600\/23, ricorrente il Royal Football Club Seraing, societ\u00e0 di calcio belga.<\/p>\n<p><strong>Il contratto con Doyen Sports e le sanzioni FIFA<\/strong><\/p>\n<p>Nel 2015, infatti, il club aveva concluso accordi di finanziamento con la societ\u00e0 maltese \u201cDoyen Sports\u201d, che prevedevano il trasferimento a quest\u2019ultima di una parte dei diritti economici di alcuni dei suoi giocatori. Ritenendo che questo tipo di contratti violasse il divieto imposto ai terzi di detenere diritti economici sui giocatori, la FIFA aveva inflitto al club varie sanzioni, tra cui il divieto di registrare nuovi giocatori e un\u2019ammenda.<\/p>\n<p><strong>Il percorso giudiziario: TAS, Svizzera e Belgio<\/strong><\/p>\n<p>Tali sanzioni erano state poi confermate dal TAS (che \u00e8 l\u2019organo mondiale per la risoluzione delle controversie nel settore dello sport) e, successivamente, dal Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (Tribunale federale, Svizzera).<\/p>\n<p>Il Seraing si \u00e8 cos\u00ec rivolto al giudice ordinario belga, il quale aveva ritenuto che il lodo emesso dal TAS fosse definitivo e dotato di autorit\u00e0 di cosa giudicata e che, quindi, la questione di conformit\u00e0 al diritto comunitario non potesse essere riesaminata.<\/p>\n<p><strong>La Corte belga si rivolge alla CGUE<\/strong><\/p>\n<p>Investita della causa, la Cour de Cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa chiede, in sostanza, se sia accettabile, alla luce del diritto dell\u2019Unione, che ai giudici nazionali sia impedito, in forza del principio dell\u2019autorit\u00e0 di cosa giudicata, il controllo di un lodo arbitrale TAS, confermato dal Tribunal f\u00e9d\u00e9ral svizzero.<\/p>\n<p><strong>La CGUE smonta l\u2019intangibilit\u00e0 della giustizia sportiva<\/strong><\/p>\n<p>Con la sentenza del primo agosto la Corte di Giustizia ha stabilito che le norme nazionali che attribuiscono alla giustizia sportiva una tale portata d\u2019intangibilit\u00e0, sono contrarie al diritto dell\u2019Unione. Infatti, l\u2019applicazione di tali norme priva i singoli della possibilit\u00e0 di ottenere, da parte dei giudici degli Stati membri, il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni prese dalla giustizia sportiva.<\/p>\n<p><strong>Arbitrato imposto e autonomia apparente<\/strong><\/p>\n<p>La Corte ha constatato, poi, che, nel caso specifico, il lodo del TAS \u00e8 stato emesso in applicazione di un meccanismo arbitrale imposto unilateralmente da un\u2019associazione sportiva internazionale (la FIFA), come spesso avviene nelle controversie connesse allo sport e come, difatti, \u00e8 avvenuto anche in casi recenti (e anche meno recenti una ventina di anni fa), nell\u2019ambito della Giustizia Sportiva italiana (o, come la definiscono alcuni commentatori, roulette sportiva italiana).<\/p>\n<p><strong>Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva<\/strong><\/p>\n<p>Per tale ragione, la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli sportivi, dei club e degli altri singoli interessati, i lodi emessi dal TAS devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.<\/p>\n<p><strong>Controllo approfondito e rinvio pregiudiziale<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, tale controllo deve in ogni caso consentire ai singoli di ottenere il controllo giurisdizionale approfondito della compatibilit\u00e0 di tali pronunce con i principi e le disposizioni di ordine pubblico dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Inoltre, deve essere sempre possibile ottenere provvedimenti provvisori e sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.<\/p>\n<p><strong>Disapplicazione automatica delle norme nazionali<\/strong><\/p>\n<p>Infine, la Corte ricorda che il giudice nazionale ha l\u2019obbligo di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi normativa nazionale (e qui leggiamo un grosso problema per la L. 280\/2003) o comunque emanata da un\u2019associazione sportiva (come il Codice di Giustizia Sportiva FIGC in Italia), che impedisca una siffatta tutela giurisdizionale.<\/p>\n<p><strong>Il caso Agnelli e l\u2019effetto domino<\/strong><\/p>\n<p>Il caso Agnelli, quindi, che richiama proprio la tutela giurisdizionale effettiva, nonch\u00e9 l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019art. 4 CGS con i principi dell\u2019Unione, sar\u00e0 presumibilmente deciso sulla base dell\u2019orientamento espresso nella pronuncia qui commentata.<\/p>\n<p>L\u2019udienza per la discussione orale \u00e8 fissata per il prossimo 17 settembre: \u00e8 quindi lecito aspettarsi che la sentenza sia emessa nel giro di qualche mese (fine gennaio 2026?).<\/p>\n<p><strong>Epilogo: fine dell\u2019aura sacra?<\/strong><\/p>\n<p>Restiamo, quindi, in attesa di sapere se le Corti Europee sapranno porre fine a ci\u00f2 che, fino a ora, pareva circondato da un\u2019aura sovrannaturale di sacralit\u00e0: e cio\u00e8 all\u2019autonomia della giustizia sportiva italiana, di cui ci si riempie la bocca, ma solo quando \u00e8 comodo farlo. Quando \u00e8 scomodo, invece, si lascia da parte e tutti si diventa paladini del garantismo.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cLa pace richiede quattro condizioni essenziali: verit\u00e0, giustizia, amore e libert\u00e0.\u201d<\/p>\n<p>\u2014 Papa Giovanni Paolo II<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PARTE 2\/3. IL CASO BELGA Un nuovo capitolo nella saga tra sport e giustizia europea La storia d\u2019amore\/odio tra la Giustizia Sportiva e le Corti Europee ha segnato un nuovo capitolo: il primo agosto 2025, infatti, \u00e8 stata emessa la sentenza CGUE nella causa C-600\/23, ricorrente il Royal Football Club Seraing, societ\u00e0 di calcio belga. 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