{"id":3236,"date":"2025-12-18T11:59:07","date_gmt":"2025-12-18T11:59:07","guid":{"rendered":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/esclusiva-le-conclusioni-della-cgue\/"},"modified":"2025-12-18T11:59:07","modified_gmt":"2025-12-18T11:59:07","slug":"esclusiva-le-conclusioni-della-cgue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/esclusiva-le-conclusioni-della-cgue\/","title":{"rendered":"ESCLUSIVA: le conclusioni della CGUE"},"content":{"rendered":"<p>Care Lettrici e cari Lettori,<\/p>\n<p>oggi come previsto \u00e8 arrivato il parere dell\u2019Avvocato Generale Spielmann.<\/p>\n<p>Di seguito riportiamo il comunicato:<\/p>\n<p><strong>Conclusioni dell\u2019avvocato generale nella causa C-424\/24 | FIGC e CONI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell\u2019Unione osti ad una<\/p>\n<p>normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni<\/p>\n<p>sportive illegittime<\/p>\n<p>I giudici competenti devono poter annullare tali sanzioni e accordare, se del caso, misure provvisorie che<\/p>\n<p>consentano di garantire l\u2019efficacia della futura decisione giurisdizionale<\/p>\n<p>Tali cause riguardano ZD e MI, ex presidente ed ex amministratore della Juventus F.C. (societ\u00e0 di calcio<\/p>\n<p>professionistico), sanzionati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)&nbsp;1&nbsp;per avere partecipato ad un sistema di<\/p>\n<p>plusvalenze fittizie che consentiva alla loro societ\u00e0 di dichiarare un risultato economico e un patrimonio superiori<\/p>\n<p>alla realt\u00e0. Dopo una prima archiviazione, il procedimento disciplinare sportivo \u00e8 stato riaperto sulla base di alcuni<\/p>\n<p>elementi trasmessi dalla procura italiana. La Corte federale d\u2019appello della FIGC ha poi pronunciato un divieto di<\/p>\n<p>svolgere qualsiasi attivit\u00e0 professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni; tale divieto \u00e8 stato esteso a<\/p>\n<p>livello mondiale dalla F\u00e9d\u00e9ration internationale de football association (FIFA) (Federazione calcistica internazionale).<\/p>\n<p>Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), supremo giudice<\/p>\n<p>dell\u2019ordinamento sportivo, ha confermato in seguito la decisione.<\/p>\n<p>Gli interessati hanno contestato tali sanzioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giudice del<\/p>\n<p>rinvio. Quest\u2019ultimo afferma di essere obbligato, ai sensi della legislazione nazionale, a dichiarare inammissibili i<\/p>\n<p>ricorsi diretti ad ottenere l\u2019annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva. Infatti, se il giudice<\/p>\n<p>constatasse l\u2019illegittimit\u00e0 di una tale sanzione disciplinare, potrebbe accordare unicamente una compensazione<\/p>\n<p>finanziaria, e non potrebbe procedere all\u2019annullamento della sanzione. Il giudice italiano interpella pertanto la Corte<\/p>\n<p>sulla compatibilit\u00e0 di tale sistema con il diritto dell\u2019Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela<\/p>\n<p>giurisdizionale effettiva. Inoltre, esso chiede alla Corte se una normativa che consente agli organi della giustizia<\/p>\n<p>sportiva di infliggere al dirigente di una societ\u00e0 sportiva una sanzione consistente nel divieto di svolgere qualsiasi<\/p>\n<p>attivit\u00e0 professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni sia compatibile con la libera circolazione e la<\/p>\n<p>libera concorrenza.<\/p>\n<p>Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l\u2019avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di<\/p>\n<p>dichiarare che le norme dell\u2019Unione relative alla libera circolazione non ostano ad una normativa nazionale<\/p>\n<p>che consente di irrogare sanzioni come il divieto di svolgere un\u2019attivit\u00e0 professionale nel calcio per un periodo di due<\/p>\n<p>anni, a condizione che tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell\u2019integrit\u00e0 delle competizioni<\/p>\n<p>sportive e si basi su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, egli ritiene che le<\/p>\n<p>regole di concorrenza non ostino a tale sistema. Nulla consente di ritenere che sanzioni individuali nei confronti dei<\/p>\n<p>dirigenti di societ\u00e0 sportive avrebbero l\u2019effetto di falsare la concorrenza o di comportare un abuso di posizione<\/p>\n<p>dominante.<\/p>\n<p>Per contro, l\u2019avvocato generale ritiene che il diritto dell\u2019Unione osti ad una normativa che non consente ai<\/p>\n<p>Direzione della Comunicazione<\/p>\n<p>Unit\u00e0 Stampa e informazione curia.europa. Invitano sostanzialmente , i giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni<\/p>\n<p>e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l\u2019efficacia della futura decisione giurisdizionale.<\/p>\n<p>Egli precisa che il riconoscimento di un\u2019autonomia dell\u2019ordinamento sportivo non pu\u00f2 privare i singoli della tutela<\/p>\n<p>giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>L\u2019avvocato generale ricorda, infine, che la risposta che egli suggerisce \u00e8 fondata sulla premessa secondo cui il<\/p>\n<p>controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l\u2019unico controllo effettuato da \u00abgiurisdizioni\u00bb ai sensi del diritto<\/p>\n<p>dell\u2019Unione sulla legittimit\u00e0 delle sanzioni disciplinari sportive, premessa che spetta al giudice del rinvio verificare.<\/p>\n<p>Se, per contro, si dovesse constatare che uno degli organi di giustizia sportiva pu\u00f2 essere qualificato come<\/p>\n<p>\u00abgiurisdizione\u00bb, allora la normativa italiana non sarebbe incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale<\/p>\n<p>effettiva.<\/p>\n<p>IMPORTANTE: Le conclusioni dell\u2019avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell\u2019avvocato<\/p>\n<p>generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale \u00e8<\/p>\n<p>stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sar\u00e0 pronunciata<\/p>\n<p>in una data successiva.<\/p>\n<p>IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell&#8217;ambito di una controversia della<\/p>\n<p>quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione o alla validit\u00e0 di un<\/p>\n<p>atto dell\u2019Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa<\/p>\n<p>conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga<\/p>\n<p>sottoposto un problema simile.<\/p>\n<p>Documento non ufficiale ad uso degli organi d\u2019informazione che non impegna la Corte di giustizia.<\/p>\n<p>Il&nbsp;testo integrale&nbsp;delle conclusioni \u00e8 pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura, ossia oggi e Vi invitiamo a consultare il link di seguito per una lettura integrale: https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=D783A2172385A91EF9942BB326E9FD7E?text=&amp;docid=290097&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=7485843<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">E adesso?<\/h2>\n<p>Restiamo in attesa della sentenza della CEDU.<\/p>\n<p>(riproduzione riservata)<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Care Lettrici e cari Lettori, oggi come previsto \u00e8 arrivato il parere dell\u2019Avvocato Generale Spielmann. Di seguito riportiamo il comunicato: Conclusioni dell\u2019avvocato generale nella causa C-424\/24 | FIGC e CONI L\u2019avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell\u2019Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime I [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3237,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[19,22],"tags":[],"class_list":["post-3236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inchieste","category-mondo-juventus"],"aioseo_notices":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139.jpeg",1170,475,false],"thumbnail":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139-150x150.jpeg",150,150,true],"medium":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139-300x122.jpeg",300,122,true],"medium_large":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139-768x312.jpeg",768,312,true],"large":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139-1024x416.jpeg",1024,416,true],"1536x1536":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139.jpeg",1170,475,false],"2048x2048":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139.jpeg",1170,475,false],"juve-hero":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139.jpeg",1170,475,false],"juve-card":["https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_3139-800x475.jpeg",800,475,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"vincenzodevivo","author_link":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/author\/vincenzodevivo\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Care Lettrici e cari Lettori, oggi come previsto \u00e8 arrivato il parere dell\u2019Avvocato Generale Spielmann. Di seguito riportiamo il comunicato: Conclusioni dell\u2019avvocato generale nella causa C-424\/24 | FIGC e CONI L\u2019avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell\u2019Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime I&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3236\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nowh3r3.xyz\/j\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}