Inchieste

ESCLUSIVA: le conclusioni della CGUE

Care Lettrici e cari Lettori,

oggi come previsto è arrivato il parere dell’Avvocato Generale Spielmann.

Di seguito riportiamo il comunicato:

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-424/24 | FIGC e CONI

L’avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una

normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni

sportive illegittime

I giudici competenti devono poter annullare tali sanzioni e accordare, se del caso, misure provvisorie che

consentano di garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale

Tali cause riguardano ZD e MI, ex presidente ed ex amministratore della Juventus F.C. (società di calcio

professionistico), sanzionati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 1 per avere partecipato ad un sistema di

plusvalenze fittizie che consentiva alla loro società di dichiarare un risultato economico e un patrimonio superiori

alla realtà. Dopo una prima archiviazione, il procedimento disciplinare sportivo è stato riaperto sulla base di alcuni

elementi trasmessi dalla procura italiana. La Corte federale d’appello della FIGC ha poi pronunciato un divieto di

svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni; tale divieto è stato esteso a

livello mondiale dalla Fédération internationale de football association (FIFA) (Federazione calcistica internazionale).

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), supremo giudice

dell’ordinamento sportivo, ha confermato in seguito la decisione.

Gli interessati hanno contestato tali sanzioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giudice del

rinvio. Quest’ultimo afferma di essere obbligato, ai sensi della legislazione nazionale, a dichiarare inammissibili i

ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva. Infatti, se il giudice

constatasse l’illegittimità di una tale sanzione disciplinare, potrebbe accordare unicamente una compensazione

finanziaria, e non potrebbe procedere all’annullamento della sanzione. Il giudice italiano interpella pertanto la Corte

sulla compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela

giurisdizionale effettiva. Inoltre, esso chiede alla Corte se una normativa che consente agli organi della giustizia

sportiva di infliggere al dirigente di una società sportiva una sanzione consistente nel divieto di svolgere qualsiasi

attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni sia compatibile con la libera circolazione e la

libera concorrenza.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di

dichiarare che le norme dell’Unione relative alla libera circolazione non ostano ad una normativa nazionale

che consente di irrogare sanzioni come il divieto di svolgere un’attività professionale nel calcio per un periodo di due

anni, a condizione che tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell’integrità delle competizioni

sportive e si basi su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, egli ritiene che le

regole di concorrenza non ostino a tale sistema. Nulla consente di ritenere che sanzioni individuali nei confronti dei

dirigenti di società sportive avrebbero l’effetto di falsare la concorrenza o di comportare un abuso di posizione

dominante.

Per contro, l’avvocato generale ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai

Direzione della Comunicazione

Unità Stampa e informazione curia.europa. Invitano sostanzialmente , i giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni

e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale.

Egli precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela

giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione.

L’avvocato generale ricorda, infine, che la risposta che egli suggerisce è fondata sulla premessa secondo cui il

controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l’unico controllo effettuato da «giurisdizioni» ai sensi del diritto

dell’Unione sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive, premessa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Se, per contro, si dovesse constatare che uno degli organi di giustizia sportiva può essere qualificato come

«giurisdizione», allora la normativa italiana non sarebbe incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale

effettiva.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato

generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è

stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata

in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della

quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un

atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa

conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga

sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura, ossia oggi e Vi invitiamo a consultare il link di seguito per una lettura integrale: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D783A2172385A91EF9942BB326E9FD7E?text=&docid=290097&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7485843

E adesso?

Restiamo in attesa della sentenza della CEDU.

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