PARTE 2/3. IL CASO BELGA
Un nuovo capitolo nella saga tra sport e giustizia europea
La storia d’amore/odio tra la Giustizia Sportiva e le Corti Europee ha segnato un nuovo capitolo: il primo agosto 2025, infatti, è stata emessa la sentenza CGUE nella causa C-600/23, ricorrente il Royal Football Club Seraing, società di calcio belga.
Il contratto con Doyen Sports e le sanzioni FIFA
Nel 2015, infatti, il club aveva concluso accordi di finanziamento con la società maltese “Doyen Sports”, che prevedevano il trasferimento a quest’ultima di una parte dei diritti economici di alcuni dei suoi giocatori. Ritenendo che questo tipo di contratti violasse il divieto imposto ai terzi di detenere diritti economici sui giocatori, la FIFA aveva inflitto al club varie sanzioni, tra cui il divieto di registrare nuovi giocatori e un’ammenda.
Il percorso giudiziario: TAS, Svizzera e Belgio
Tali sanzioni erano state poi confermate dal TAS (che è l’organo mondiale per la risoluzione delle controversie nel settore dello sport) e, successivamente, dal Tribunal fédéral (Tribunale federale, Svizzera).
Il Seraing si è così rivolto al giudice ordinario belga, il quale aveva ritenuto che il lodo emesso dal TAS fosse definitivo e dotato di autorità di cosa giudicata e che, quindi, la questione di conformità al diritto comunitario non potesse essere riesaminata.
La Corte belga si rivolge alla CGUE
Investita della causa, la Cour de Cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa chiede, in sostanza, se sia accettabile, alla luce del diritto dell’Unione, che ai giudici nazionali sia impedito, in forza del principio dell’autorità di cosa giudicata, il controllo di un lodo arbitrale TAS, confermato dal Tribunal fédéral svizzero.
La CGUE smonta l’intangibilità della giustizia sportiva
Con la sentenza del primo agosto la Corte di Giustizia ha stabilito che le norme nazionali che attribuiscono alla giustizia sportiva una tale portata d’intangibilità, sono contrarie al diritto dell’Unione. Infatti, l’applicazione di tali norme priva i singoli della possibilità di ottenere, da parte dei giudici degli Stati membri, il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni prese dalla giustizia sportiva.
Arbitrato imposto e autonomia apparente
La Corte ha constatato, poi, che, nel caso specifico, il lodo del TAS è stato emesso in applicazione di un meccanismo arbitrale imposto unilateralmente da un’associazione sportiva internazionale (la FIFA), come spesso avviene nelle controversie connesse allo sport e come, difatti, è avvenuto anche in casi recenti (e anche meno recenti una ventina di anni fa), nell’ambito della Giustizia Sportiva italiana (o, come la definiscono alcuni commentatori, roulette sportiva italiana).
Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva
Per tale ragione, la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli sportivi, dei club e degli altri singoli interessati, i lodi emessi dal TAS devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.
Controllo approfondito e rinvio pregiudiziale
Pertanto, tale controllo deve in ogni caso consentire ai singoli di ottenere il controllo giurisdizionale approfondito della compatibilità di tali pronunce con i principi e le disposizioni di ordine pubblico dell’Unione.
Inoltre, deve essere sempre possibile ottenere provvedimenti provvisori e sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Disapplicazione automatica delle norme nazionali
Infine, la Corte ricorda che il giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi normativa nazionale (e qui leggiamo un grosso problema per la L. 280/2003) o comunque emanata da un’associazione sportiva (come il Codice di Giustizia Sportiva FIGC in Italia), che impedisca una siffatta tutela giurisdizionale.
Il caso Agnelli e l’effetto domino
Il caso Agnelli, quindi, che richiama proprio la tutela giurisdizionale effettiva, nonché l’incompatibilità dell’art. 4 CGS con i principi dell’Unione, sarà presumibilmente deciso sulla base dell’orientamento espresso nella pronuncia qui commentata.
L’udienza per la discussione orale è fissata per il prossimo 17 settembre: è quindi lecito aspettarsi che la sentenza sia emessa nel giro di qualche mese (fine gennaio 2026?).
Epilogo: fine dell’aura sacra?
Restiamo, quindi, in attesa di sapere se le Corti Europee sapranno porre fine a ciò che, fino a ora, pareva circondato da un’aura sovrannaturale di sacralità: e cioè all’autonomia della giustizia sportiva italiana, di cui ci si riempie la bocca, ma solo quando è comodo farlo. Quando è scomodo, invece, si lascia da parte e tutti si diventa paladini del garantismo.
“La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà.”
— Papa Giovanni Paolo II